Trump deregola, l'Europa misura il rischio: due strade opposte sull'IA
Due ordini esecutivi e l'AI Act a confronto: chi deve dimostrare che un sistema di IA è sicuro, e cosa cambia per chi la usa in Italia.
Negli ultimi mesi, da una parte e dall’altra dell’Atlantico, si è deciso cosa fare dell’intelligenza artificiale. E si è deciso in due modi quasi opposti. Negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha firmato ordini esecutivi che hanno un’idea precisa in testa: meno regole, più velocità, leadership americana. In Europa, l’AI Act continua a poggiare su una premessa diversa: prima di mettere un sistema sul mercato, qualcuno deve aver misurato cosa può fare alle persone.
Non è una differenza di sfumature. È una differenza su chi deve dimostrare cosa, e quando. Provo a spiegarla senza tecnicismi, perché riguarda da vicino chiunque sviluppi o adotti l’IA in Italia.
Cosa ha firmato Trump
Due provvedimenti, in particolare, raccontano la direzione.
Il primo è l’Executive Order 14365 dell’11 dicembre 2025, «Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence». Il bersaglio dichiarato è l’«eccessiva regolamentazione statale»: per l’amministrazione, le leggi sull’IA approvate dai singoli Stati americani sono un ostacolo alla «dominanza globale» degli Stati Uniti nel settore. Per rimuoverlo, l’ordine mette in campo strumenti molto concreti: una task force del Dipartimento di Giustizia incaricata, da gennaio 2026, di contestare in tribunale le leggi statali ritenute troppo onerose, una revisione di quelle leggi affidata al Dipartimento del Commercio, e perfino la possibilità di condizionare l’erogazione di 42 miliardi di dollari di fondi federali per la banda larga all’abrogazione delle norme statali sgradite.
Il secondo, del 2 giugno 2026, sposta l’attenzione sulla sicurezza nazionale: chiede alle aziende di IA di sottoporre, su base volontaria, i loro modelli più avanzati a una valutazione delle capacità (in particolare quelle «cyber») prima del rilascio pubblico, con un accesso anticipato fino a 30 giorni per il governo.
Il filo conduttore è chiaro: lo Stato federale interviene per togliere freni, non per imporre obblighi. La sicurezza si affronta con la collaborazione volontaria delle imprese, non con un sistema di divieti e controlli preventivi. È un modello innovation-first: si regola il danno quando si manifesta, non il rischio prima che si realizzi.
Cosa fa, invece, l’Europa
Il Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, parte dall’estremo opposto. La sua architettura è una piramide del rischio:
- alcune pratiche sono vietate in quanto tali (per esempio il social scoring o certe forme di riconoscimento biometrico);
- i sistemi ad alto rischio (selezione del personale, credito, istruzione, giustizia, dispositivi medici…) sono ammessi solo a condizione di rispettare obblighi stringenti: gestione del rischio, qualità dei dati, sorveglianza umana, documentazione;
- i sistemi a rischio limitato hanno obblighi di trasparenza (sapere che stiamo parlando con una macchina);
- tutto il resto resta sostanzialmente libero.
La logica è rovesciata rispetto a quella americana: qui è chi immette il sistema sul mercato a dover dimostrare, prima, che è sicuro e conforme. Non si aspetta il danno: lo si previene. È lo stesso approccio che il diritto europeo applica da anni alla protezione dei dati, dove la valutazione d’impatto (DPIA) impone di interrogarsi sugli effetti di un trattamento prima di avviarlo. Non a caso ne ho scritto a proposito di un testo molto lontano dai regolamenti, l’enciclica «Magnifica Humanitas», dove l’intuizione di fondo è la stessa: la qualità di una tecnologia si misura prima di costruirla.
La vera differenza: l’onere della prova
Riassumendo brutalmente: negli Stati Uniti, in linea di principio, un sistema di IA è lecito finché qualcuno non prova che ha fatto danni. In Europa, certi sistemi sono leciti solo dopo che chi li produce ha provato che sono sicuri.
Sono due filosofie del rischio. Quella americana scommette sulla velocità e teme che la regola uccida l’innovazione. Quella europea scommette sulla fiducia e teme che l’assenza di regole scarichi il rischio sulle persone: i candidati scartati da un algoritmo, i cittadini profilati, i pazienti diagnosticati da un modello opaco. Nessuna delle due è gratis: la prima rischia di accorgersi dei danni troppo tardi, la seconda di rallentare chi vorrebbe innovare in buona fede.
Cosa significa, in pratica, per un’impresa italiana
Qui arriva il punto che spesso sfugge. La deregolamentazione americana non ti riguarda meno solo perché sei in Italia. Vale l’opposto, per due ragioni.
Primo: l’AI Act ha portata extraterritoriale. Si applica anche a fornitori stabiliti fuori dall’UE, se il loro sistema è immesso sul mercato europeo o se i suoi output sono usati nell’Unione. Un modello sviluppato negli Stati Uniti sotto un regime permissivo, se lo usi nella tua azienda in Europa, resta soggetto alle regole europee per la parte che ti riguarda.
Secondo: è il cosiddetto «effetto Bruxelles». Per molte imprese globali è più semplice costruire un solo prodotto conforme allo standard più alto, quello europeo, che mantenerne due. Così la regola europea diventa, di fatto, lo standard che molti adottano anche altrove.
Tradotto per chi deve decidere oggi: se sviluppi o adotti un sistema di IA destinato al mercato europeo, il tuo riferimento resta l’AI Act, a prescindere da quanto Washington alleggerisca le sue regole. La domanda utile non è «cosa posso fare perché è permesso», ma «di cosa devo poter rispondere, se un domani qualcuno me lo chiede».
Testi e fonti
Scarica il testo integrale dell’AI Act: Regolamento (UE) 2024/1689, PDF in versione italiana (EUR-Lex)
Riferimenti normativi e bibliografia
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) (testo ufficiale, versione italiana)
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (in particolare l’art. 35, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) (attuazione del GDPR in Italia)
- Casa Bianca, Executive Order sul framework nazionale per l’IA (11 dicembre 2025)
- Casa Bianca, Fact Sheet sull’intelligenza artificiale (giugno 2026)
- Garante per la protezione dei dati personali, Valutazione d’impatto (DPIA)
Questo articolo è divulgazione, non consulenza sul caso concreto. Inquadrare un sistema di IA nelle categorie dell’AI Act, verificarne la classificazione di rischio o predisporre la documentazione richiesta sono attività che vanno valutate caso per caso.
Domande frequenti
L'Executive Order di Trump cancella le regole sull'IA negli Stati Uniti?
No. Non esiste una legge federale organica sull'IA che venga «cancellata». Gli ordini esecutivi indirizzano l'azione del governo federale: spingono per ridurre le regole statali e per un approccio leggero, ma il quadro resta frammentato, fatto di norme settoriali e leggi dei singoli Stati.
Se uso un'IA americana nella mia azienda, quali regole seguo?
Quelle europee, per ciò che riguarda l'immissione sul mercato UE e l'uso degli output nell'Unione. L'AI Act si applica anche a tecnologie sviluppate altrove quando producono effetti in Europa.
L'approccio europeo "basato sul rischio" cosa vuol dire in concreto?
Che gli obblighi crescono con la pericolosità dell'uso. Un filtro antispam non è trattato come un sistema che decide chi assumere o chi ammettere a un finanziamento. Più alto è il rischio per i diritti delle persone, più stringenti sono i controlli preventivi.
Quando si applicano gli obblighi dell'AI Act?
In modo scaglionato: i divieti sulle pratiche inaccettabili sono già operativi, gli obblighi sui modelli di IA per finalità generali sono entrati in vigore nel 2025, e gran parte degli obblighi sui sistemi ad alto rischio si applica a partire dal 2026, con alcune categorie nel 2027.