07 luglio 2026 · Diritto Digitale · Cybersecurity · 9 min

Sezioni specializzate in materia digitale: cosa aspettarsi dalla presentazione dell'8 luglio

Al Senato viene presentato il DDL Irto sulle sezioni digitali nei tribunali. Cosa si sa finora, cosa resta da confermare, e perché la proposta interessa.

Domani, 8 luglio 2026 alle ore 16:00, al Senato della Repubblica verrà presentato il disegno di legge “Istituzione delle Sezioni Specializzate in Materia Digitale e Modifiche al Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168”, su iniziativa del Senatore Nicola Irto. L’incontro è un’occasione di confronto sul futuro della giustizia nell’era digitale, e sulle esigenze di adeguamento dell’ordinamento giudiziario alle trasformazioni tecnologiche che riguardano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Non ho ancora letto il testo definitivo del DDL, quindi quello che segue si basa su quanto anticipato finora dalla stampa specializzata, e su un dato che invece è già solido: il titolo stesso della proposta, che richiama espressamente il Decreto Legislativo 168/2003. Quel decreto è la norma che ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa, i tribunali delle imprese. Il fatto che il DDL intervenga proprio lì, modificandolo, dice già qualcosa di preciso sull’impianto della proposta, a prescindere dai dettagli che si conosceranno solo domani.

Cosa si sa, e cosa no

Un giudice che deve decidere su un contratto di fornitura cloud, o su una controversia tra una piattaforma e un fornitore di dati, o ancora su un sistema di intelligenza artificiale che ha prodotto un danno, oggi affronta la causa più o meno con gli stessi strumenti con cui affronterebbe una compravendita immobiliare. Non è colpa della sua preparazione giuridica. È che il nostro sistema giudiziario, per come è organizzato oggi, non distingue tra una controversia commerciale ordinaria e una in cui capire come funziona davvero un modello di raccomandazione, o un contratto SaaS, può fare la differenza tra una sentenza giusta e una che ha semplicemente mancato il punto.

Richiamando il decreto sulle sezioni imprese, il DDL sembra muoversi in questa direzione: creare, per il digitale, qualcosa di analogo a quello che nel 2012 è stato fatto per le controversie commerciali complesse. Non nuovi tribunali, quindi, ma sezioni specializzate innestate su un’infrastruttura giudiziaria già esistente. Se questa lettura verrà confermata domani, sarebbe una scelta di continuità istituzionale, non una rivoluzione strutturale, e probabilmente proprio per questo avrebbe più chance di funzionare in tempi rapidi.

Le anticipazioni circolate finora indicano che le materie coperte dovrebbero essere quelle dove la tecnologia non è un dettaglio di sfondo ma il cuore della causa: forniture e sviluppo di software, servizi cloud, integrazione di sistemi informatici, gestione e intermediazione di dati, piattaforme digitali, contratti su contenuti digitali, sistemi di intelligenza artificiale. Si parla di un criterio di “prevalenza” della componente digitale per stabilire quando una causa rientra nella nuova competenza, ma è un punto che, non avendo ancora il testo sotto mano, tratto con la dovuta cautela: la formulazione esatta, e soprattutto come verrà interpretata nella pratica, farà una differenza enorme.

Perché la direzione, se confermata, mi convincerebbe

Chi lavora su queste materie lo vede spesso: il problema quasi mai è l’assenza di norme. L’AI Act c’è, il GDPR c’è, il Digital Services Act e il Data Act pure. Sono tutti applicabili già oggi. Il problema è un altro, ed è più sottile: applicarli bene richiede di capire cosa succede tecnicamente dentro un sistema, e oggi questa competenza è distribuita tra i tribunali italiani più o meno a caso, secondo dove capita che venga iscritta la causa.

Il risultato è dispersione. Orientamenti disomogenei da un tribunale all’altro. Tempi lunghi, perché ogni giudice deve ricostruire da zero il quadro tecnico prima ancora di arrivare al diritto. Decisioni che a volte faticano a cogliere il punto rilevante, quando quel punto è, per dire, la logica interna di un algoritmo di scoring creditizio. Non è un problema teorico. È la differenza tra una sentenza che regge in appello e una che viene ribaltata perché ha frainteso, semplicemente, come funziona lo strumento tecnico su cui si basava.

Concentrare queste cause in sezioni specializzate potrebbe, con il tempo, far nascere una giurisprudenza più coerente. Oggi in Italia manca quasi del tutto un corpo di precedenti su temi come la responsabilità per un sistema di IA difettoso, o la qualificazione giuridica di un contratto di fornitura cloud. Le sezioni specializzate, se il disegno reggerà alla prova dei fatti, sarebbero il luogo naturale perché quella giurisprudenza si formi: giudici che vedono più casi simili, uno dopo l’altro, e possono confrontarli, correggersi, costruire uno standard nel tempo.

C’è poi un aspetto che mi pare interessante, e che vale la pena verificare domani. Se il quadro anticipato dalla stampa fosse confermato, l’Italia potrebbe diventare il primo Paese dell’Unione Europea con un organo giudiziario dedicato in modo specifico alle controversie civili e commerciali sul digitale. In un momento in cui le regole tecnologiche si scrivono a Bruxelles e poi vengono applicate, con esiti diseguali, nei singoli Stati membri, avere un presidio giudiziario specializzato potrebbe essere un vantaggio concreto per chi fa impresa in Italia. Non solo un tecnicismo processuale.

I nodi da verificare, prima ancora di giudicare

Ci sono almeno tre punti su cui, senza il testo definitivo, conviene sospendere il giudizio, ma che è già utile tenere d’occhio nella presentazione di domani.

Il primo è proprio il confine tra prestazione digitale “prevalente” e “accessoria”, se davvero questo sarà il criterio scelto. Suona chiaro finché resta un’espressione di sintesi. Nella pratica, però, molte controversie sull’intelligenza artificiale non riguardano affatto un contratto puramente digitale: riguardano un danno prodotto da un sistema che è solo una componente, magari piccola, di un rapporto molto più ampio. Se il criterio verrà confermato in questi termini, capire come sarà definito con precisione, e chi deciderà i casi di confine, sarà uno dei punti da seguire con più attenzione nei mesi successivi alla presentazione.

Il secondo riguarda le risorse. Va verificato se il DDL prevede, o meno, una clausola di invarianza finanziaria, cioè l’assenza di nuovi stanziamenti dedicati. Se fosse così, sarebbe una scelta comprensibile in un momento di vincoli di bilancio, ma avrebbe una conseguenza diretta: le sezioni specializzate dovrebbero nascere dentro strutture già esistenti, senza risorse aggiuntive per formazione o organico. Il rischio, in quel caso, sarebbe che restino specializzate solo di nome.

Il terzo, probabilmente il più concreto di tutti, riguarda i magistrati. In Italia mancano oggi figure con una preparazione tecnico-digitale solida, e questa competenza non si costruisce per decreto. Le sezioni imprese hanno impiegato anni per maturare la specializzazione che oggi le contraddistingue. Se le sezioni digitali partiranno dallo stesso punto di partenza, la materia tecnologica cambia però più in fretta del diritto commerciale, quindi qui la formazione non potrà essere un investimento una tantum. Dovrà restare un impegno continuo, altrimenti la specializzazione rischia di invecchiare più in fretta di quanto si formi.

Cosa aspettarsi da domani

Quando il testo sarà disponibile, tornerò su questo articolo per verificare punto per punto quanto anticipato finora, e per dare un giudizio più fondato sui tre nodi appena elencati. Nel frattempo, il fatto stesso che questa proposta arrivi in Senato, e che scelga di muoversi per innesto su una struttura giudiziaria già collaudata, mi sembra un segnale utile.

Resta, sullo sfondo, un problema che nessun DDL da solo può risolvere del tutto. Il volume di controversie su software, dati e sistemi automatizzati è già significativo oggi, e la traiettoria indica crescita, non stabilizzazione. Un giudice generalista che affronta una causa sull’intelligenza artificiale con gli stessi strumenti concettuali con cui affronterebbe una fornitura di materiali edili non è, a lungo andare, una soluzione sostenibile. Rimandare la specializzazione non fa sparire il problema. Lo lascia semplicemente aperto, e il costo di quell’attesa ricade su chi va in giudizio nel frattempo.

Un Paese che vuole essere preso sul serio quando regola la tecnologia ha bisogno, prima o poi, di giudici capaci di leggerla davvero. Vedremo domani se questo disegno di legge sarà, davvero, il primo passo verso qualcosa che l’Italia non ha mai avuto.

Domande frequenti

Cos’è il DDL Irto? È il disegno di legge “Istituzione delle Sezioni Specializzate in Materia Digitale e Modifiche al Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168”, su iniziativa del Senatore Nicola Irto, che verrà presentato al Senato l’8 luglio 2026.

Perché richiama il Decreto Legislativo 168/2003? Perché quel decreto è la norma che ha istituito le sezioni specializzate in materia di impresa, i cosiddetti tribunali delle imprese. Il DDL sembra muoversi per innesto su quella struttura, applicando al digitale una logica già collaudata per le controversie commerciali complesse.

Quali controversie riguarderebbe? Secondo le anticipazioni circolate finora, quelle civili e commerciali con una componente digitale prevalente: forniture e sviluppo di software, servizi cloud, integrazione di sistemi informatici, gestione e intermediazione di dati, piattaforme digitali, contratti su contenuti digitali e sistemi di intelligenza artificiale. Il testo definitivo confermerà i contorni esatti.

Comporterebbe la creazione di nuovi tribunali? In base a quanto anticipato, no. Il DDL innesterebbe le sezioni digitali sull’infrastruttura già esistente delle sezioni imprese, senza nuove strutture giudiziarie. Resta da verificare se sono previsti nuovi stanziamenti o una clausola di invarianza finanziaria.

Quali sono i punti da verificare con più attenzione? Tre, soprattutto. Come verrà definito il confine tra prestazione digitale “prevalente” e “accessoria”. Se ci saranno risorse dedicate a formazione e organico, o solo un’etichetta nuova su strutture esistenti. E come si affronterà la scarsità, oggi diffusa, di magistrati con una preparazione tecnico-digitale solida.

L’Italia sarebbe il primo Paese europeo con un tribunale del genere? Se il quadro anticipato dalla stampa verrà confermato, sì: l’Italia sarebbe il primo Stato membro dell’Unione Europea con un organo giudiziario dedicato in modo specifico alle controversie civili e commerciali sul digitale.


Questo articolo è stato scritto prima della presentazione ufficiale del disegno di legge e si basa su informazioni non ancora confermate dal testo definitivo. Non costituisce consulenza legale sul caso concreto: per la posizione specifica di una controversia in corso o in preparazione serve una valutazione dedicata.

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